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riconoscimento del titolo
accademico e professionale in i
talia

relazionati

I titoli accademici e professionali esteri non hanno valore in Italia. Pertanto, se il titolo deve essere utilizzato in Italia, sia per proseguire gli studi, partecipare ad un concorso o accedere all'albo di una ordine per la pratica professionale, è necessario richiederne il riconoscimento.

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​Titolo accademico:

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  • Riconoscimento accademico ("equipollenza"): la procedura di riconoscimento accademico valuta analiticamente i titoli accademici esteri per verificare se corrispondono per livello, anni di studio e contenuti a un titolo italiano. L'accertamento è finalizzato all'ottenimento di un provvedimento che indichi che il titolo straniero è equiparato ad un titolo definitivo italiano avente valore legale in Italia. Questa specifica forma di riconoscimento ha finalità esclusivamente accademiche, riconoscimento a tutti gli effetti, compresa la prosecuzione degli studi per il conseguimento di un titolo di studio superiore (il riconoscimento a fini professionali segue una diversa procedura come di seguito indicato). La decisione può essere di tre tipi: Riconoscimento, non riconoscimento o riconoscimento a condizione che siano colmate le parti mancanti eventualmente individuate attraverso il superamento di prove.

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  • Riconoscimento finalizzato:  si tratta di una corrispondenza tra il tipo di titolo e il livello di studio conseguito all'estero (ad esempio titolo accademico, pre-accademico, non accademico,  primo, secondo o terzo grado) e dello stesso tipo e livello di un titolo italiano richiesto per un determinato ambito e può essere utilizzato solo per determinati scopi (come ad esempio, assegnazione di punteggi per definire la graduatoria finale in caso di concorso pubblico e progressione interna dei dipendenti pubblici; accesso all'apprendistato o al tirocinio post-laurea; iscrizione a centri per l'impiego; partecipazione a selezioni per l'attribuzione di borse di studio e altri benefici).

 

 

​​​Titolo professionale:

 

Si evidenzia qui un'importante distinzione sulla qualificazione professionale:

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  • professioni non regolamentate: sono quelli esercitabili senza necessità di avere un requisito specifico. Sono aperti a professionisti italiani e stranieri indifferentemente. 

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  • professioni regolamentate: Ai sensi dell'art. 3 paia. 1 lasciare. a) della direttiva 2005/36/CE, per "professione regolamentata" si intende: l'attività, o insieme di attività professionali, il cui accesso e il cui esercizio, o una delle modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in virtù di norma legislativa, regolamentare o amministrativa, il possesso di determinate qualifiche professionali. La normativa stabilisce sia il titolo di studio essenziale e i successivi requisiti formativi per l'esercizio della professione (ad esempio, tirocinio, Esame di Stato per l'abilitazione professionale) sia le regole della deontologia professionale. L'esercizio di tali professioni è tutelato dalla legge ed è consentito esclusivamente a coloro che sono abilitati secondo le norme specifiche per il tipo di professione regolamentata e richiede l'iscrizione ad un ordine professionale.

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