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Cittadinanza italiana per matrimonio

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La cittadinanza italiana si basa sul principio di "ius sanguinis" (diritto di sangue), per cui è considerato italiano dalla nascita anche il figlio di padre o di madre italiana. Tuttavia, i cittadini stranieri possono anche acquisire la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente disciplinata dalla legge italiana n. 91 del 5 febbraio 1992, con le modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009 e successivi regolamenti.

 

 

CHI PUÒ ACQUISTARE LA CITTADINANZA ITALIANA ATTRAVERSO IL MATRIMONIO?

 

  • Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano.

 

 

QUALI SONO I REQUISITI?

 

  • Dopo il matrimonio, risiedere per almeno due anni nel territorio della Repubblica Italiana OPPURE, se vivi all'estero,essere sposati da almeno 3 anni. (il termine indicato è ridotto della metà se vi sono figli legittimi o adottati dai coniugi).

 

  • Avere conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER).

 

 

IMPORTANTE: dal momento della presentazione della domanda fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve esserci scioglimento, annullamento, separazione dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in particolare, è necessario che i coniugi convivano.

 

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CASI PER I QUALI È PREVISTO IL RIFIUTO DELL'ORDINE:

 

  • Per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica Italiana;

 

  • Per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.

ciò che è necessario

  • Atto di nascita e rispettiva traduzione;

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  • Atto di matrimonio trascritto in Italia;

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  • Certificato penale del paese di origine del richiedente e rispettiva traduzione;

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  • Copia autenticata del passaporto o copia autenticata della carta d'identità, in questo caso accompagnata da una traduzione;

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  • Attestato di conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER);

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*Tutti i documenti in lingue diverse dall'italiano devono essere tradotti da un traduttore giurato e sia gli originali che le traduzioni devono essere apostillati secondo la Convenzione dell'Aja.

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